La responsabilità per danni.
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La responsabilità per danni.
Dal fatto illecito deriva l'obbligazione di risarcire il danno che il più delle volte consiste in un'obbligazione di dare (ad es. una somma di denaro) con valore equivalente al valore monetario del danno da risarcire.
La legge consente al danneggiato tuttavia(qualora le circotanze lo consentano) il risarcimento in forma specifica: il danneggiato ha l'obbligo di restituire in natura la situazione di fatto antecedente al danno. Tale forma di risarcimento incontra però dei limiti ex art. 2058 cc:
-IMPOSSIBILITà DELLA PRESTAZIONE: a causa, ad es, del perimento del bene.
-ECCESSIVA ONEROSITà DELLA PRESTAZIONE: in relazione alle obiettive difficoltà in cui incorrerebbe il debitore nell'eseguire tale prestazione.
La legge consente al danneggiato tuttavia(qualora le circotanze lo consentano) il risarcimento in forma specifica: il danneggiato ha l'obbligo di restituire in natura la situazione di fatto antecedente al danno. Tale forma di risarcimento incontra però dei limiti ex art. 2058 cc:
-IMPOSSIBILITà DELLA PRESTAZIONE: a causa, ad es, del perimento del bene.
-ECCESSIVA ONEROSITà DELLA PRESTAZIONE: in relazione alle obiettive difficoltà in cui incorrerebbe il debitore nell'eseguire tale prestazione.
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