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La responsabilità extracontrattuale o aquiliana.

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La responsabilità extracontrattuale o aquiliana. Empty La responsabilità extracontrattuale o aquiliana.

Messaggio  Admin Dom Giu 21, 2009 8:01 pm

Con il termine "illecito" nel nostro ordinamento si intende un comportamento umano contrario all'ordinamento giuridico, in quanto viola un dovere od un obbligo imposto dall'ordinamento.
Chi commette un fatto illecito incorre in una "responsabilità", intesa come il dovere di sottostare alla sanzione prevista.
L'illecito civile è disposto dall'art. 2043 ed e illecito "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto". Dunque il fatto illecito è fonte di un'obbligazione, quella di risarcire il danno.
Ma cos'è un fatto illecito? è qualunque fatto che lede un diritto od un interesse altrui, per il principio del "neminem ledere" che vige nel nostro ordinamento. L'art.2043 non tipizza i fatti illeciti: ciò ha fatto si che questa categoria si sia sempre più ampliata con nuove tesi dottrinali e giurisprudenziali: si è ammessa la lesione del possesso, dell'aspettativa legittima, addirittura dellinteresse legittimo, del diritto di credito etc.
L'illecito civile è fonte di responsabilità, in questo caso definita [/b]extracontrattuale o aquiliana[b].
Con questo tipo di responsabilità si mira a reintegrare gli interessi lesi di cui di cui è portatore il soggetto danneggiato.

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