Il contratto plurilaterale
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Il contratto plurilaterale
Quando le parti del contratto sono più di due, si è in presenza di un contratto plurilaterale, che si conclude con l'incontro dei consensi di tutte le parti interessate. Riguardo alla disciplina bisogna distinguere tra contratti plurilaterali in cui le prestazioni dei contraenti sono dirette a conseguire uno scopo comune (c.d. associativi), e contratti plurilaterali che esauriscono in se lo scopo dei contraenti, come il contratto di divisione.
La divisione è essenziale in quanto si ravvisa una diversità di disciplina riguardo alla conclusione del contratto:
-per i contratti associativi: è possibile che si pervenga alla conclusione pure se una parte che aveva partecipato alle trattative non accetti;
-per i contratti che esauriscono in se lo scopo dei contraenti: è necessario che tutte le parti accettino; infatti, ad esempio, è impensabile addivenir alla divisione se prima non sono d'accordo tutti i comunisti;
La parte che ha già accettato la proosta contrattuale non deve porre impedimenti affinchè il contratto si concluda: si discute se addirittura ciò comporti una limitazione del potere di revoca dell'accettazione.
E' ulteriormente necessario che tutte le parti vengano a conoscenza dell'accettazione effettuata dalle altre: la proposta dunque deve essere indirizzata con l'indicazione di tutti gli oblati e altrettanto per l'accettazione, che deve essere indirizzata non solo al proponente, ma anche agli altri oblati.
La tesi maggioritaria vede la proposta e l'accettazione nei contratti plurilaterali come atti irrevocabili, in quanto sarebbe da salvaguardare l'interesse delle altre parti a concludere il contratto, interesse che non può essere ostacolato da chi ha già espresso la sua accettazione.
Proponte e oblato che ha gia accettato, potrebbero revocare proposta e accettazione soltanto tramite un loro accordo, da indirizzare anche agli altri oblati.
La divisione è essenziale in quanto si ravvisa una diversità di disciplina riguardo alla conclusione del contratto:
-per i contratti associativi: è possibile che si pervenga alla conclusione pure se una parte che aveva partecipato alle trattative non accetti;
-per i contratti che esauriscono in se lo scopo dei contraenti: è necessario che tutte le parti accettino; infatti, ad esempio, è impensabile addivenir alla divisione se prima non sono d'accordo tutti i comunisti;
La parte che ha già accettato la proosta contrattuale non deve porre impedimenti affinchè il contratto si concluda: si discute se addirittura ciò comporti una limitazione del potere di revoca dell'accettazione.
E' ulteriormente necessario che tutte le parti vengano a conoscenza dell'accettazione effettuata dalle altre: la proposta dunque deve essere indirizzata con l'indicazione di tutti gli oblati e altrettanto per l'accettazione, che deve essere indirizzata non solo al proponente, ma anche agli altri oblati.
La tesi maggioritaria vede la proposta e l'accettazione nei contratti plurilaterali come atti irrevocabili, in quanto sarebbe da salvaguardare l'interesse delle altre parti a concludere il contratto, interesse che non può essere ostacolato da chi ha già espresso la sua accettazione.
Proponte e oblato che ha gia accettato, potrebbero revocare proposta e accettazione soltanto tramite un loro accordo, da indirizzare anche agli altri oblati.
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