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Il contratto preliminare

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Messaggio  Admin Mar Giu 23, 2009 12:01 pm

E' un contrtto che obbliga le parti concludere un altro contratto necessariamente definitivo, il cui contenuto è già fissato nel preliminare stesso.
Le parti dunque si obbligano a prestare il consenso per la conclusione di un successivo contratto, i cui effetti tipici si produrranno solo quando tale contratto sarà posto in essere.
Le parti devono apporre un termine per la stipulazione del contratto definitivo: il termine non è essenziale per la vlidità del preliminare, in quanto, in mancanza, le parti possono rivolgers al giudice.
Quanto alla forma, deve rivestire la stessa richiesta per il contratto definitivo: se il contratto definitivo ha ad oggetto beni immobili, il preliminare dovrò rivestire, a pena di nullitò, la forma scritta.
L'art.2932 sancisce che se una parte si rende inadempiente, non permettendo la conclusione de contratto definitivo, l'altra parte può ottenere una sentenza costitutiva che produce gli stessi effetti del contratto non concluso:
se ad esempio il preliminare prevedeva la vendita di un immobile e il venditore non vuole più prestare il consenso per il definitivo, il promittente acquirente può ottenere la sentaza costitutiva che gli trasferirà la proprietà della cosa a titolo derivativo.
Il titolo di proprietà sarà dunque la sentenza.
A volte non è applicabile l'articolo 2932:
-per i contratti obbligatori con prestazioni di fare, è inutile ottenere la stentenza, che rimarrebbe egualmente inadempiuta: non si può costringere, ad es, il titolare di un contratto di trasporto a trasportare un soggetto.
In questi casi l'altra parte chiede la risoluzione e il risarcimento del danno.
-è invece impossibile chiedere la sentenza per i contratti reali, in cui la consegna è coelemento per la conclusione: in questo caso non ci può essere una consegna coattiva.

Le parti, di comune accordo, possono integrare o modificare con il definitivo gli accordi raggiunti con il preliminare. Non si stipulerà più un definitivo, ma un contratto liberamente concluso.
Le parti possono anche anticipare gli effetti del definitivo, ad esempio pagando parte del prezzo o immettendo il promittente acquirente nel godimento del bene: la giurisprudenza di cassazzione (sentenza 7930/2008) ha ritenuto che la immissione nel godimento del bene si configura come comodato ( e il promittente acquirente è considerato detentore qualificato), mentre il pagamento di parte del prezzo è considerato mutuo gratuito.

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Messaggio  Admin Mar Giu 23, 2009 12:06 pm

Il preliminare va distinto dal "compromesso", che non è un contratto con cui ci si obbliga a prestare il consenso, ma un contratto gia definitivo e che ha efficacia immediata, con l'impeno di riprodurre il consenso in una forma particolare. Viene anche definito "preliminare improprio".

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